Recentissima sentenza della Corte d’Appello di Genova che ha confermato la decisione del Tribunale della Spezia.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda di indebito relativa a rapporti di conto corrente intrattenuti da Monte dei Paschi con la società spezzina operante nel settore della rivendita di autoveicoli, assistita dall’avv. Alessandro Pontremoli, ha condannato la banca a restituire la somma di euro 286.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di spese, commissioni non convenute e interessi anatocistici, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio affidata al dott. Alberto Cerretti di La Spezia.

La decisione di primo grado, impugnata dalla banca, è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Genova, la quale ha condannato la banca a restituire la somma di euro 274.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese processuali.

La sentenza riguarda un contenzioso bancario tra parti, con contestazioni su saldo, interessi, usura e prescrizione. La Corte ha esaminato l’interpretazione della domanda, la validità delle prove e la corretta applicazione delle norme, respingendo l’eccezione di prescrizione e confermando la correttezza delle valutazioni tecniche e contabili, con eventuali rettifiche di saldo e spese.

La Corte ha riconosciuto che il cliente può dimostrare l’esistenza di un’apertura di credito (fido) anche senza contratto scritto, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, come estratti conto e documentazione bancaria.
È stato stabilito che, in presenza di un fido di fatto, i versamenti sul conto hanno natura ripristinatoria e non solutoria, quindi la prescrizione per la ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura del conto e non da ogni singola operazione.
La Corte ha rideterminato la somma dovuta dalla banca, sottraendo l’importo relativo agli interessi considerati usurari solo per alcuni trimestri, portando la cifra finale a 274.215,85 euro oltre accessori.
È stato respinto il motivo d’appello secondo cui il Tribunale avrebbe considerato poste non oggetto di causa: la domanda era da intendersi estesa a tutti i rapporti collegati negozialmente al conto principale.