La vicenda prende le mosse dall’opposizione a decreto ingiuntivo del 2016 , emesso dal Tribunale della Spezia, con il quale un fideiussore di una società operante nella val di magra veniva condannato a pagare la somma di € 408.000,00, oltre agli interessi e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 5.000, dovuta relativamente ad un conto corrente aperto da oltre 40 anni.

L’opponente, assistito dall avv Alessandro Pontremoli, contestava la formazione del saldo del conto sul quale risultavano applicati interessi anatocistici e spese non pattuite.

Nel corso del giudizio di primo grado, la banca cedeva il proprio credito in seguito ad un’operazione di cartolarizzazione e il tribunale, all esito del giudizio, condannava il fideiussore al pagamento a favore della società che aveva acquistato il credito.
Il difensore impugnava la decisione del tribunale davanti alla corte d’appello di Genova la quale, in accoglimento del motivo sollevato relativamente alla prova della cessione del credito, riformava la decisione di primo grado affermando il seguente principio:
In caso di contestazione dell’intervento e mancata adesione del cedente (la banca che ha ceduto il credito) alle domanda di condanna svolta dal cessionario (colui che ha acquistato il credito) nei confronti dell’ingiunto, non puo essere pronunciata alcuna statuizione in favore del medesimo cessionario.
Nulla è pertanto dovuto dal fideiussore, al quale dovranno essere rimborsate anche le spese dei due giudizi

La corte ha respinto l’appello, confermando la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento di circa 404.000 euro, ritenendo insussistente il credito e illegittima la fideiussione per indeterminatezza. La notifica tardiva dell’opposizione e la mancanza di prova del credito sono stati decisivi. Le spese sono state confermate.