Sentenza della c.a. Genova che ha sostanzialmente confermato la decisione del Tribunale della Spezia che aveva condannato una banca nazionale a restituire 60.000,00 € oltre interessi a favore della cliente (storica impresa spezzina), a titolo di interessi non dovuti addebitati sul conto corrente acceso negli anni 80, ha condannato .
In primo grado, il Tribunale, sulla base degli accertamenti demandati al CTU dott. Stefano Picchi di La Spezia, aveva accertato :
– l’esistenza di plurimi fidi “di fatto” concessi dalla banca ;
– l’applicazione di spese e commissioni in assenza di specifica pattuizione;
– l’applicazione di interessi in misura ultralegale, in assenza di specifica pattuizione;
– l’applicazione di interessi anatocistici.
La banca ha impugnato la sentenza ma la corte di appello di Genova ha rigettato l’appello principale ed accolto l’appello incidentale avanzato dall’avv. Alessandro Pontremoli, condannando la banca a corrispondere una somma maggiore, ovvero oltre 80 mila euro oltre interessi moratori, spese peritali e spese legali liquidate in euro 15.000 per ogni grado di giudizio, affermando il seguente principio:
“in tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall’art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche “per relationem”, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili.
