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Segnalazioni illegittime

Segnalazioni illegittime di cattivo pagatore alle banche dati creditizie

Cancellazione di cattivo pagatore dalle banche dati creditizie e richiesta di risacimento danni. I Sic, tipo Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea, sono banche dati in cui sono inserite le informazioni su chi richiede prestiti, mutui e finanziamenti.

Se si manca il rimborso di una rata per due mesi consecutivi, si viene segnalati come cattivi pagatori. Una volta segnalati come cattivi pagatori risulta pressochè impossibile poter attingere a mutui, prestiti e altre forme di finanziameno.

Tuttavia le segnalazioni alle banche dati non sempre sono legittime né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale. Nei casi di segnalazione illegittima di cattivo pagatore oltre alla cancellazione è posibile richiedere il risarcimento dei danni.

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Illustrazione del sistema delle banche dati creditizie

La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia (c.d. CR), innanzitutto, è un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari).
Ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad€ 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi€ 30.000,00 e la Banca d’Italia, d’altro canto, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.
La Centrale dei Rischi persegue quindi l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno€ 30.000,00).
L’obiettivo della centrale rischi presso la Banca d’Italia consiste nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.
Gli intermediari, dunque, sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno €30.000,00, sebbene, per essere segnalato nella sezione della centrale rischi dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di “insolvenza”, intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria.
In realtà, ai fini dell’apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l’istituto bancario.
Un motivo di illegittimità della segnalazione in centrale rischi, molto frequente nella realtà pratica, consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del soggetto segnalato. Come è noto, infatti, l’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa.
Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza”
(Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007).

Sistemi di informazione creditizia (SIC)

Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, esistono altre società private a scopo di lucro, c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie), che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili).
Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di€ 30.000,00.
Giova rilevare poi che gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la centrale rischi della Banca d’Italia, non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni e che inoltre chi aderisce alle SIC (banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti.
CRIF è senz’altro la più conosciuta ma esistono anche EXPERIAN gestita da CRIF, CTC, CERVED e altre ancora.
Banche e finanziarie, dunque, possono utilizzare i dati dei SIC solo ed esclusivamente nell’ambito della propria attività nel concedere dilazioni di pagamento e ciò al fine di preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.
L’intera attività delle c.d. SIC è regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (propriamente; Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n.300, emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy -D.Lgs. 196/2003-,entrato in vigore nel 2005).

In molti casi la cancellazione immdiata della segnalazione di cattivo pagatore nella centrale rischi si determina per:

fumus boni iuris in ordine alla richiesta di cancellazione del ricorrente che emerge:
-dall’esistenza delle avvenute segnalazioni presso la Centrale Rischi della B.I. e presso il CRIF ;
-dalla mancata dimostrazione che siano stati rispettati i presupposti per fare luogo legittimamente alle segnalazioni di questo tipo (preventivo preavviso- art. 125, co. 3, TUB e art. 4 co. 7 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – e valutazione della situazione economico finanziaria del cliente) e dalla mancata dimostrazione altresì dell’esistenza e
consistenza del debito che sarebbe vantato dagli enti creditizi nei confronti del ricorrente.
Il periculum in mora risulta dall’ evidente discredito e lesione del merito creditizio  del ricorrente

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