Recentissima sentenza del Tribunale di Massa (sent. n. 357/23 – all.) che, in accoglimento della domanda avanzata dall’attore, assistito dal sottoscritto, ha dichiarato la nullità delle clausole di determinazione degli interessi sulla base dei seguenti motivi:

  • l’anatocismo (“genetico”) sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto, rata che comprende quote interessi complessivamente maggiori rispetto a quelle che riverrebbero da un piano di ammortamento stilato in regime semplice strutturato secondo gli stessi vincoli e parametri, vale a dire in base ai medesimi capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate. 
  • L’impiego del regime composto determina l’apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive, in tal modo consentendo, prima facie, di sostituire la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell’art. 1283 c.c., si sostanzia l’anatocismo giuridico) con la produzione di interessi sul capitale.

 In realtà, come posto in evidenza dalla consolidata letteratura scientifica, l’analisi matematico-finanziaria del piano di ammortamento rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi (pro quota) nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano.