PRESTITO NON ONORATO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RIGETTATA: LA FINANZIARIA CHE CHIEDE LA RESTITUZIONE DI UN PRESTITO E’ TENUTA A PROVARE L’EFFETTIVA EROGAZIONE DEL MUTUO.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale della Spezia ha affermato un principio di diritto spesso ignorato nelle controversie tra banche e clienti: l’istituto di credito che chiede giudizialmente la restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di mutuo è tenuto a provarne l’effettiva erogazione al cliente.
La controversia ha preso le mosse da un’ingiunzione di pagamento della somma di euro 16.000,00, oltre spese legali e interessi, ottenuta da una finanziaria nei riguardi di una cliente spezzina, la quale nel 2010 aveva ottenuto un prestito di 30.000,00 euro per l’acquisto di un’auto.
Per sopraggiunte difficoltà finanziarie, la cliente non era riuscita a rimborsare una parte del prestito, dunque la banca aveva ceduto il proprio credito ad una società di recupero che aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento.
La donna si rivolgeva pertanto all’avvocato Alessandro Pontremoli del Foro della Spezia, il quale opponeva l’ingiunzione, rilevando, tra gli altri aspetti, la mancanza di prova in ordine all’effettiva erogazione della somma concessa a titolo di finanziamento.
Il Tribunale, all’esisto dell’istruttoria, ha rilevato che:
– Trattandosi di contratto reale, il perfezionamento del rapporto richiede, oltre al consenso delle parti, la prova dell’effettiva erogazione delle somme oggetto del finanziamento, costituente elemento essenziale ai fini della nascita dell’obbligazione restitutoria.
– Nel caso di specie, tuttavia, IFIS NPL INVESTING S.p.A. non ha fornito idonea prova documentale dell’avvenuta traditio delle somme in favore dell’opponente.
– Il pagamento di talune rate, pur potendo costituire indice dell’esistenza di un rapporto di fatto tra le parti, non è idoneo, in assenza di prova dell’erogazione, a dimostrare il perfezionamento del contratto reale di mutuo né l’insorgenza dell’obbligazione restitutoria dedotta in giudizio.
La finanziaria è stata dunque condannata al pagamento delle spese legali a favore della cliente.
