Sentenze rivoluzionarie quelle rese il 17 maggio 2020 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

I giudici di Lussemburgo hanno infatti ritenuto non conforme  alla normativa europea il costante orientamento della Cassazione che, nel riconoscere l’autorità di cosa giudicata al decreto ingiuntivo non opposto, inibiva al giudice dell’esecuzione l’accertamento del carattere abusivo e/o vessatorio delle clausole  del contratto posto alla base del predetto decreto.

La Corte non può che rilevare come la stessa  direttiva 93/13 sia istitutiva di un sistema volto a  proteggere il consumatore , soggetto debole del rapporto , nei confronti del professionista, soggetto ritenuto in posizione dominante sia quanto a potere negoziale sia quanto a livello di informazione.

Da ciò ne discende l’obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale, obbligo che certamente non può essere ostacolato dagli effetti dell’autorità di cosa giudicata, con evidente violazione del principio di effettività la cui soddisfazione è obbligo primario di tutte le normative nazionali.

D’ora in poi  il Giudice nazionale sarà dunque  tenuto ex officio ad un pregnante controllo circa il carattere abusivo delle clausole contrattuale non solo in sede di procedimento di esecuzione ipotecaria, ma anche, su impulso del consumatore, in un eventuale e successivo giudizio di cognizione dallo stesso proposto.

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