La Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle modalità di calcolo del TEG (tasso effettivo globale) relativamente ai rapporti di conto corrente chiarendo che la verifica della c.d. “usura presunta” (o oggettiva) va condotta “con riferimento ad ogni trimestre”.

Detta precisazione va dunque a confermare che la verifica in questione non può essere obliterata, come erroneamente ritenuto da alcuni tribunali che ritengono di applicare il concetto di  c.d.  “usura sopravvenuta”, invero elaborato relativamente  ai soli contratti con  rimborso prestabilito ( come i mutui, prestiti al consumo, leasing ecc.).
La verifica dell’usura va dunque condotta trimestre per trimestre.


IL CASO:

Il Tribunale di Milano,  nella causa instaurata dal titolare di un a ditta di Arredamenti, diretta ad ottenere la condanna della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute, etc. – ha rigettato tutte le domande attoree.

Il giudice di primo grado ha osservato che l’applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia anti usura, risponde all’ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizioni “dati omogenei” da raffrontare, atteso che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto non ravvisarsi gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni in oggetto.

La Corte d’Appello di Milano, ritenendo che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, lo dichiarava inammissibile.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che il periodo in contestazione è antecedente alla normativa di carattere innovativo di cui all’art. 2 bis comma 2° Del D.L. 185/2018 entrato in vigore il 31.12.2009, con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la commissione di massimo ai fini della determinazione del TEG del singolo rapporto bancario. In proposito, è stato corretto applicare le istruzioni delle Banca d’Italia non tanto per il valore vincolante delle stesse quanto per la correttezza del criterio applicato, che tende ad equiparare “dati omogenei”.
Avverso la sentenza di primo grado  ha proposto ricorso per cassazione il correntista.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 644 comma 3° prima parte e comma 4° c.p.. dell’art. 2 comma 1° della L n. 108/1996 e dell’art. 2 bis L n. 2/2009.
Lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che esigenze di omogeneità impongano di utilizzare la medesima formula di calcolo adottata da Banca Italia ai fini della rilevazione statistica del TEGM anche per la determinazione matematica del TEG del singolo rapporto ai fini del verifica del superamento del tasso soglia, e ciò in relazione alla chiara lettera dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 32 L. 108/96, che non consentono di escludere alcune voci di costo di finanziamento (in particolare le commissione di massimo scoperto) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.

2. Il motivo è fondato.  Va osservato che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass. 1464/2019) è ormai consolidata nel ritenere che, in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.