Con una recente pronuncia il Tribunale della Spezia, in accoglimento della domanda di indebito avanzata da una società che per diversi anni aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con primario istituto di credito, ha condannato la banca alla restituzione della somma di euro 178.000,00, con la seguente motivazione:

 “Dalla conclusione non in forma scritta del contratto di apertura di credito seguono le conseguenze pretese dall’attrice, atteso che è stato violato il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117, 4° comma TUB, per la pattuizione relativa agli interessi, sicché gli interessi dovuti alla banca devono essere ricalcolati ex art. 1284 c.c., come da tabella riepilogativa presenti a pagina 13 e ss. della relazione del 13 settembre 2021 e dalla tabella allegata alla medesima”.

 

In merito all’anatocismo il Tribunale ha altresì stabilito che “dopo l’introduzione dell’art. 2, 61° comma L. 102/2011 -dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 78/2012- e dopo la modifica dell’art. 120 TUB operata dalla Legge 147/2013 (che prevedeva un generale divieto di anatocismo), la disciplina oggi vigente è stata dettata dalla formulazione dell’art. 120 TUB introdotta dalla Legge 49/2016; il secondo comma dell’art. 120 TUB, demanda all CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti”.