La segnlazione alla centrale rischi non può avvenire se la banca non ha dimostrato lo stato d’insolvenza del debitore.
Provvedimento del 4 maggio c.a. dal tribunale de La Spezia, in composizione collegiale, in seguito a reclamo proposto dalla banca soccombente in primo grado.
Il tribunale, nel rigettare le doglianze della banca che aveva segnalato la cliente – imprenditrice alla Centrale Rischi, ha accolto le difese della predetta (difesa dall’avv. Pontremoli) statuendo che la segnalazione alla Centrale Rischi “non può avvenire se la banca non ha dimostrato lo stato d’insolvenza” del debitore.
Dunque, diventa sempre più saldo l‘indirizzo giurisprudenziale che ritiene illegittime le segnalazioni alla Centrale Rischi in mancanza di prova, da parte dell’intermediario, dello stato di “insolvenza” del debitore.