Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo promosso da un consumatore il quale, assistito dall’avv. Pontremoli, ha contestato la regolarità della segnalazione alla centrale rischi, statuendo che, ai fini della legittimazione ad effettuare la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi, il cessionario del credito ha l’onere di provare l’effettiva titolarità e la specifica individuazione  del credito stesso.