Anche le “spese di esazione”  rientrano nel computo degli interessi da valutare ai fini del superamento della soglia contro l’usura, dovendosi computare ogni voce di spesa aggiuntiva.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29.6.2021, nel rigettare l’appello incidentale proposto da una nota  finanziaria, ha stabilito un importante principio:

Anche le “spese di esazione”  rientrano nel computo degli interessi da valutare ai fini del superamento della soglia contro l’usura, dovendosi computare ogni voce di spesa aggiuntiva. 

Ne segue che la loro applicazione  corrisponde ad un “potenziamento” degli interessi moratori.

La causa, patrocinata dall’avv. Alessandro Pontremoli, riguardava, tra gli altri aspetti, la dedotta usurarietà delle “spese di esazione” addebitate dalla finanziaria in seguito al ritardo (di soli  5 giorni) nel pagamento  di una rata che, come accertato dal c.t.u., hanno determinato un tasso di mora del 198,39%.

La questione è di estrema attualità dato  l’aggravarsi della situazione finanziaria di molte famiglie in seguito alla pandemia.

Con ordinanza 24.8.2021 il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ha ribadito il seguente importante principio:

ai fini della legittimità della segnalazione alla centrale rischi, “il ritardo, seppure prolungato, nel pagamento delle rate del finanziamento chirografario, non appare di per sé sintomatico dell’incapacità … di far fronte alle proprie obbligazioni e porta a concludere nel senso della illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla Banca”.
In tal caso, sussiste  il periculum in mora, che discende, all’evidenza, dal danno all’immagine subito dal cliente, che  potrebbe vedersi negato l’accesso a nuove linee di credito o la revoca delle preesistenti perché ritenuto soggetto economicamente non affidabile, danno per sua natura non pienamente risarcibile per equivalente, oltre che di difficile prova.

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